A  A  A     
Sanzioni e Ricorsi

SANZIONI ELEVATE SUL SERVIZIO URBANO ED EXTRAURBANO DI MODENA E PROVINCIA (escluso servizio Urbano di CARPI e SASSUOLO).

In applicazione della L.R. Emilia-Romagna n. 30 del 2/10/98 e s.m.i., i viaggiatori sprovvisti di regolare titolo di viaggio sono soggetti ad una sanzione amministrativa massima di € 300,00.
Alla sanzione si aggiunge il prezzo del biglietto di corsa semplice evaso (tariffa a bordo con sovrapprezzo), oltre alle eventuali spese di procedimento.

La sanzione potrà essere pagata:

  • € 75,00 (misura minima)  se conciliata con l’Agente accertatore o pagata entro i 5 (cinque) giorni feriali successivi alla data della contestazione (o dalla notifica del verbale in caso di viaggiatore minorenne);
  • € 100,00 (misura ridotta)   se pagata dal 6° al 60° giorno dalla data della contestazione (o dalla notifica del verbale in caso di viaggiatore minorenne);
  • € 300,00 (misura massima)   se pagata oltre il 60° giorno dalla data della contestazione (o dalla notifica del verbale in caso di viaggiatore minorenne);
  • € 6,00   per i titolari di abbonamento personale che, al momento del controllo, non sono stati in grado di mostrarlo all’Agente accertatore ma lo presentano alle Biglietterie abilitate SETA entro i 5 (cinque) giorni feriali successivi alla data della contestazione.
    L’abbonamento deve risultare regolarizzato prima dell’accertamento della violazione.

La convalida dei titoli di viaggio deve essere effettuata ad ogni salita in vettura (o a terra, nel caso di utilizzo del servizio ferroviario) anche in caso di interscambio.

SANZIONI ELEVATE SUL SOLO SERVIZIO URBANO DI CARPI E SASSUOLO.

In applicazione della L.R. Emilia-Romagna n. 30 del 2/10/98 e s.m.i., i viaggiatori sprovvisti di regolare titolo di viaggio sono soggetti ad una sanzione amministrativa massima di € 260,00.
Alla sanzione si aggiunge il prezzo del biglietto di corsa semplice evaso (tariffa a bordo con sovrapprezzo), oltre alle eventuali spese di procedimento.

La sanzione potrà essere pagata:

  • € 65,00 (misura minima)  se conciliata con l’Agente accertatore o pagata entro i 5 (cinque) giorni feriali successivi alla data della contestazione (o dalla notifica del verbale in caso di viaggiatore minorenne);
  • € 87,00 (misura ridotta)   se pagata dal 6° al 60° giorno dalla data della contestazione (o dalla notifica del verbale in caso di viaggiatore minorenne);
  • € 260,00 (misura massima)   se pagata oltre il 60° giorno dalla data della contestazione (o dalla notifica del verbale in caso di viaggiatore minorenne);
  • € 6,00   per i titolari di abbonamento personale che, al momento del controllo, non sono stati in grado di mostrarlo all’Agente accertatore ma lo presentano alle Biglietterie abilitate SETA entro i 5 (cinque) giorni feriali successivi alla data della contestazione.
    L’abbonamento deve risultare regolarizzato prima dell’accertamento della violazione.

La convalida dei titoli di viaggio deve essere effettuata ad ogni salita in vettura (o a terra, nel caso di utilizzo del servizio ferroviario) anche in caso di interscambio.

Rilievi Fotografici
INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016, reperibile qui.

Sanzioni a bambini fino a 6 anni
Dal sesto anno di età i bambini, per usufruire del servizio, devono munirsi di valido titolo di viaggio. Ogni passeggero adulto può fare viaggiare con sé gratuitamente fino a due bambini di età inferiore ai 6 anni. Sarà compito del passeggero adulto dimostrare l'età dei bambini in caso di richiesta da parte del personale di verifica di SETA. Dotandosi eventualmente della Children Card, acquistabile presso le biglietterie riportate sul sito di SETA è possibile evitare di dimostrare l'età del bambino. La mancata dimostrazione dell'età del bambino, equivale alla mancanza di titolo di viaggio e comporterà l'emissione della sanzione.
In caso di sanzione a bambini d'età inferiore a 6 anni, per incapacità dell'adulto a dimostrare l'effettiva età del minore, è possibile annullare la sanzione