SANZIONI AMMINISTRATIVE
L.R. Emilia-Romagna n. 30 del 02/10/1998 e s.m.i – L.R. n. 21/1984 - Legge n. 689/1981.
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo e conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. Gli utenti sprovvisti di valido titolo di viaggio o in possesso di titolo di viaggio non obliterato sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa.
UFFICIO INCARICATO AL PROCEDIMENTO
Ufficio Sanzioni ai Viaggiatori – per informazioni:
- numero ripartito - 840 000 216 - attivo dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 19.00;
Il costo della telefonata varia a seconda dell'operatore telefonico e dalla tipologia di contratto stipulato.
L'operatore risponderà dall'Italia e la telefonata sarà registrata.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.
L'informativa completa relativa al trattamento è disponibile nella sezione Privacy del sito setaweb.it.
- Info SETA su WhatsApp al nr 334 2194058 - attivo dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 19.00.
Inviando un messaggio, è possibile richiedere informazioni specificando il bacino di interesse.
E' possibile utilizzare Whatsapp anche da computer (pc/Mac): clicca qui e scopri come fare.
IMPORTO DELLA SANZIONE
SANZIONI ELEVATE SUL SERVIZIO URBANO ED EXTRAURBANO DI MODENA, REGGIO EMILIA E PIACENZA (escluso servizio Urbano di CARPI e SASSUOLO).
In applicazione della L.R. Emilia-Romagna n. 30 del 2/10/98 e s.m.i., i viaggiatori sprovvisti di regolare titolo di viaggio sono soggetti ad una sanzione amministrativa massima di € 300,00.
Alla sanzione si aggiunge il prezzo del biglietto di corsa semplice evaso (tariffa a bordo con sovrapprezzo), oltre alle eventuali spese di procedimento.
La sanzione potrà essere pagata:
€ 75,00 (misura minima), se conciliata con l’Agente accertatore o pagata entro i 5 (cinque) giorni feriali successivi alla data della contestazione (o dalla notifica del verbale in caso di viaggiatore minorenne);
€ 100,00 (misura ridotta), se pagata dal 6° al 60° giorno dalla data della contestazione (o dalla notifica del verbale in caso di viaggiatore minorenne);
€ 300,00 (misura massima), se pagata oltre il 60° giorno dalla data della contestazione (o dalla notifica del verbale in caso di viaggiatore minorenne);
€ 6,00 per i titolari di abbonamento personale che, al momento del controllo, non sono stati in grado di mostrarlo all’Agente accertatore ma lo presentano alle Biglietterie abilitate SETA entro i 5 (cinque) giorni feriali successivi alla data della contestazione.
L’abbonamento deve risultare regolarizzato prima dell’accertamento della violazione.
La convalida dei titoli di viaggio deve essere effettuata ad ogni salita in vettura (o a terra, nel caso di utilizzo del servizio ferroviario) anche in caso di interscambio.
SANZIONI ELEVATE SUL SOLO SERVIZIO URBANO DI CARPI E SASSUOLO.
In applicazione della L.R. Emilia-Romagna n. 30 del 2/10/98 e s.m.i., i viaggiatori sprovvisti di regolare titolo di viaggio sono soggetti ad una sanzione amministrativa massima di € 260,00.
Alla sanzione si aggiunge il prezzo del biglietto di corsa semplice evaso (tariffa a bordo con sovrapprezzo), oltre alle eventuali spese di procedimento.
La sanzione potrà essere pagata:
€ 65,00 (misura minima), se conciliata con l’Agente accertatore o pagata entro i 5 (cinque) giorni feriali successivi alla data della contestazione (o dalla notifica del verbale in caso di viaggiatore minorenne);
€ 87,00 (misura ridotta), se pagata dal 6° al 60° giorno dalla data della contestazione (o dalla notifica del verbale in caso di viaggiatore minorenne);
€ 260,00 (misura massima), se pagata oltre il 60° giorno dalla data della contestazione (o dalla notifica del verbale in caso di viaggiatore minorenne);
€ 6,00 per i titolari di abbonamento personale che, al momento del controllo, non sono stati in grado di mostrarlo all’Agente accertatore ma lo presentano alle Biglietterie abilitate SETA entro i 5 (cinque) giorni feriali successivi alla data della contestazione.
L’abbonamento deve risultare regolarizzato prima dell’accertamento della violazione.
La convalida dei titoli di viaggio deve essere effettuata ad ogni salita in vettura (o a terra, nel caso di utilizzo del servizio ferroviario) anche in caso di interscambio.
MODALITÀ DI PAGAMENTO SANZIONI (sono escluse le sanzioni da € 6.00 per abbonamento dimenticato)
È possibile effettuare il pagamento delle sanzioni con le seguenti modalità:
- in contanti, bancomat, carta di credito presso le biglietterie SETA S.p.A;
- dal sito internet www.setaweb.it mediante carta di credito (dal secondo giorno lavorativo successivo alla data della sanzione) - vai al servizio;
- bollettino di c/c postale 247411 - intestato a SETA S.p.A. - indicando nella causale di versamento il numero della sanzione e il nominativo del sanzionato;
- bonifico bancario - IBAN - IT 44 V 07601 12900 000000247411 intestato a SETA S.p.A. - indicando nella causale di versamento il numero del verbale e il nominativo del sanzionato;
- presso le Tabaccherie PUNTOLIS , Edicole o Bar convenzionati con LIS Pay S.p.A. - Il servizio è fornito da LIS Pay S.p.A. Info, condizioni economiche, trasparenza e privacy su Lispay.it
- tramite APP ufficiale di SETA scaricabile da Apple Store o Google Store.
PAGAMENTO SANZIONI PER ABBONAMENTO DIMENTICATO (€ 6.00)
Le sanzioni di importo pari a € 6,00 per abbonamento dimenticato sono pagabili esclusivamente con le seguenti modalità:
- in contanti, bancomat, carta di credito presso le biglietterie SETA S.p.A, presentando l’abbonamento in corso di validità (MI MUOVO card o abbonamento digitale);
ATTENZIONE:
Il Minore non può effettuare direttamente il pagamento di una sanzione.
SETA si riserva di procedere a successivi controlli sulla validità dell’abbonamento rispetto alla sanzione elevata.
Le sanzioni da € 6.00 per abbonamento dimenticato sono pagabili esclusivamente in biglietteria.
Non vengono effettuati rimborsi per sanzioni già pagate; il pagamento di una sanzione ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.
Per ogni ulteriore chiarimento consultare il Regolamento di Trasporto SETA, pubblicato su www.setaweb.it nella sezione "Diritti e doveri dei viaggiatori".
PRESENTAZIONE SCRITTI DIFENSIVI AVVERSO SANZIONI AMMINISTRATIVE.
Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 21/84, entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notifica, è facoltà dell'autore della violazione, se maggiorenne, o dell'esercente la Potestà Genitoriale in caso di violazione commessa da minorenne, presentare scritti difensivi documentati e chiedere di essere sentito.
Tali deduzioni difensive devono essere trasmesse, esclusivamente in forma scritta, a SETA S.p.A. con una della seguenti modalità:
- modulo on-line per scritti difensivi - compila e invia il modulo
- a mezzo posta ordinaria all'indirizzo - SETA S.p.A. - Bacino Provinciale di Modena - Strada Sant’Anna 210 - 41122 Modena;
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo mail protocollo@setaweb.it
Ogni richiesta deve essere completa di:
- copia del verbale oggetto del ricorso;
- copia del documento d’identità del sanzionato e di chi presenta ricorso (esercente potestà genitoriale in caso di minore);
- recapito telefonico del richiedente;
- indirizzo mail del richiedente.
LA PRESENTAZIONE DI UNO SCRITTO DIFENSIVO NON HA EFFETTO SOSPENSIVO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE
SETA S.p.A. NON PROCEDERA’ ALL’ESAME DEL RICORSO QUALORA:
- NON SIA COMPILATO IN MODO CHIARO E PRIVO DI NUMERO DI TELEFONO E/O INDIRIZZO MAIL DEL RICORRENTE;
- l'interessato abbia provveduto, anche successivamente all'inoltro del ricorso, al pagamento della sanzione, poiché il pagamento ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio;
- l'interessato abbia presentato ricorso oltre i 30 (trenta) giorni dalla notifica della sanzione.
OPPOSIZIONE AVVERSO NOTIFICA ORDINANZA INGIUNZIONE
Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 21/84, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell’Ordinanza Ingiunzione, è possibile proporre opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Modena, competente per territorio.
AVVERTENZE
Il rilascio di false generalità agli Agenti Accertatori si configura in reato penale come previsto e punito dagli articoli 494 e 496 del Codice Penale.
RILIEVI FOTOGRAFICI
INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in ordine al trattamento dei rilievi fotografici per il riconoscimento dei trasgressori dell’obbligo di pagamento del titolo di viaggio - reperibile sul sito

Il numero totale di segnalazioni al 31.12.2024 è pari a 3.285.

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Il diritto di accesso si esercita secondo le modalità indicate dal Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi (L. 241/90)
Fac-simile richiesta di accesso agli atti
UFFICIO DEL PROCEDIMENTO
Direzione Risorse Umane, Affari Generali e legali, Contratti, Gare e Appalti, telefono: 059416711
Email: protocollo@setaweb.it
Pec: segreteria@pec.setaweb.it
Registro accessi L. 241/90 Anno 2021
Registro accessi L. 241/90 primo semestre 2022
Registro accessi L.241/90 secondo semestre 2022
Registro accessi L. 241/90 primo semestre 2023
Registro accessi L. 241/90 secondo semestre 2023
Registro accessi L. 241/90 primo semestre 2024
Registro accessi L. 241/90 secondo semestre 2024
Registro accessi L. 241/90 primo semestre 2025
Ultimo aggiornamento 15 Luglio 2025