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Attività e procedimenti

SANZIONI AMMINISTRATIVE
L.R. Emilia-Romagna n. 30 del 02/10/1998 e s.m.i – L.R. n. 21/1984 - Legge n. 689/1981.
 
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo e conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. Gli utenti sprovvisti di valido titolo di viaggio o in possesso di titolo di viaggio non obliterato sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa.
 
 UFFICIO INCARICATO AL PROCEDIMENTO
Ufficio Sanzioni ai Viaggiatori – per informazioni:
 
- numero ripartito - 840 000 216 - attivo dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 19.00;
Il costo della telefonata varia a seconda dell'operatore telefonico e dalla tipologia di contratto stipulato.
L'operatore risponderà dall'Italia e la telefonata sarà registrata.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.
L'informativa completa relativa al trattamento è disponibile nella sezione
Privacy del sito setaweb.it.
 
- Info SETA su WhatsApp al nr 334 2194058 - attivo dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 19.00.
Inviando un messaggio, è possibile richiedere informazioni specificando il bacino di interesse.
E' possibile utilizzare Whatsapp anche da computer (pc/Mac): clicca qui e scopri come fare.

 
IMPORTO DELLA SANZIONE
SANZIONI ELEVATE SUL SERVIZIO URBANO ED EXTRAURBANO DI MODENA, REGGIO EMILIA E PIACENZA (escluso servizio Urbano di CARPI e SASSUOLO).
In applicazione della L.R. Emilia-Romagna n. 30 del 2/10/98 e s.m.i., i viaggiatori sprovvisti di regolare titolo di viaggio sono soggetti ad una sanzione amministrativa massima di € 300,00.
Alla sanzione si aggiunge il prezzo del biglietto di corsa semplice evaso (tariffa a bordo con sovrapprezzo), oltre alle eventuali spese di procedimento.
 La sanzione potrà essere pagata:
 € 75,00 (misura minima), se conciliata con l’Agente accertatore o pagata entro i 5 (cinque) giorni feriali successivi alla data della contestazione (o dalla notifica del verbale in caso di viaggiatore minorenne);
€ 100,00 (misura ridotta), se pagata dal 6° al 60° giorno dalla data della contestazione (o dalla notifica del verbale in caso di viaggiatore minorenne);
€ 300,00 (misura massima), se pagata oltre il 60° giorno dalla data della contestazione (o dalla notifica del verbale in caso di viaggiatore minorenne);
€ 6,00 per i titolari di abbonamento personale che, al momento del controllo, non sono stati in grado di mostrarlo all’Agente accertatore ma lo presentano alle Biglietterie abilitate SETA entro i 5 (cinque) giorni feriali successivi alla data della contestazione.
L’abbonamento deve risultare regolarizzato prima dell’accertamento della violazione.
La convalida dei titoli di viaggio deve essere effettuata ad ogni salita in vettura (o a terra, nel caso di utilizzo del servizio ferroviario) anche in caso di interscambio.


SANZIONI ELEVATE SUL SOLO SERVIZIO URBANO DI CARPI E SASSUOLO.
In applicazione della L.R. Emilia-Romagna n. 30 del 2/10/98 e s.m.i., i viaggiatori sprovvisti di regolare titolo di viaggio sono soggetti ad una sanzione amministrativa massima di € 260,00.
Alla sanzione si aggiunge il prezzo del biglietto di corsa semplice evaso (tariffa a bordo con sovrapprezzo), oltre alle eventuali spese di procedimento.
 La sanzione potrà essere pagata:
 € 65,00 (misura minima), se conciliata con l’Agente accertatore o pagata entro i 5 (cinque) giorni feriali successivi alla data della contestazione (o dalla notifica del verbale in caso di viaggiatore minorenne);
€ 87,00 (misura ridotta), se pagata dal 6° al 60° giorno dalla data della contestazione (o dalla notifica del verbale in caso di viaggiatore minorenne);
€ 260,00 (misura massima), se pagata oltre il 60° giorno dalla data della contestazione (o dalla notifica del verbale in caso di viaggiatore minorenne);
€ 6,00 per i titolari di abbonamento personale che, al momento del controllo, non sono stati in grado di mostrarlo all’Agente accertatore ma lo presentano alle Biglietterie abilitate SETA entro i 5 (cinque) giorni feriali successivi alla data della contestazione.
L’abbonamento deve risultare regolarizzato prima dell’accertamento della violazione.
La convalida dei titoli di viaggio deve essere effettuata ad ogni salita in vettura (o a terra, nel caso di utilizzo del servizio ferroviario) anche in caso di interscambio.
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO SANZIONI (sono escluse le sanzioni da € 6.00 per abbonamento dimenticato)
È possibile effettuare il pagamento delle sanzioni con le seguenti modalità:
- in contanti, bancomat, carta di credito presso le biglietterie SETA S.p.A;
- dal sito internet www.setaweb.it mediante carta di credito (dal secondo giorno lavorativo successivo alla data della sanzione) - vai al servizio;
- bollettino di c/c postale 247411 - intestato a SETA S.p.A. - indicando nella causale di versamento il numero della sanzione e il nominativo del sanzionato;
- bonifico bancario - IBAN - IT 44 V 07601 12900 000000247411 intestato a SETA S.p.A. -  indicando nella causale di versamento il numero del verbale e il nominativo del sanzionato;
- presso le Tabaccherie PUNTOLIS  
, Edicole o Bar convenzionati con LIS Pay S.p.A. - Il servizio è fornito da LIS Pay S.p.A. Info, condizioni economiche, trasparenza e privacy su Lispay.it

- tramite APP ufficiale di SETA scaricabile da Apple Store o Google Store.
 
PAGAMENTO SANZIONI PER ABBONAMENTO DIMENTICATO (€ 6.00)
Le sanzioni di importo pari a € 6,00 per abbonamento dimenticato sono pagabili esclusivamente con le seguenti modalità:
 
- in contanti, bancomat, carta di credito presso le biglietterie SETA S.p.A, presentando l’abbonamento in corso di validità (MI MUOVO card o abbonamento digitale);
 
ATTENZIONE:
Il Minore non può effettuare direttamente il pagamento di una sanzione.
SETA si riserva di procedere a successivi controlli sulla validità dell’abbonamento rispetto alla sanzione elevata.
Le sanzioni da € 6.00 per abbonamento dimenticato sono pagabili esclusivamente in biglietteria.
Non vengono effettuati rimborsi per sanzioni già pagate; il pagamento di una sanzione ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.
 Per ogni ulteriore chiarimento consultare il Regolamento di Trasporto SETA, pubblicato su www.setaweb.it nella sezione "Diritti e doveri dei viaggiatori".
 
 
PRESENTAZIONE SCRITTI DIFENSIVI AVVERSO SANZIONI AMMINISTRATIVE.
Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 21/84, entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notifica, è facoltà dell'autore della violazione, se maggiorenne, o dell'esercente la Potestà Genitoriale in caso di violazione commessa da minorenne, presentare scritti difensivi documentati e chiedere di essere sentito.
Tali deduzioni difensive devono essere trasmesse, esclusivamente in forma scritta, a SETA S.p.A. con una della seguenti modalità:

- modulo on-line per scritti difensivi - compila e invia il modulo
- a mezzo posta ordinaria all'indirizzo - SETA S.p.A. - Bacino Provinciale di Modena - Strada Sant’Anna 210 - 41122 Modena;
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo mail protocollo@setaweb.it
Ogni richiesta deve essere completa di:
- copia del verbale oggetto del ricorso;
- copia del documento d’identità del sanzionato e di chi presenta ricorso (esercente potestà genitoriale in caso di minore);
- recapito telefonico del richiedente;
- indirizzo mail del richiedente.
LA PRESENTAZIONE DI UNO SCRITTO DIFENSIVO NON HA EFFETTO SOSPENSIVO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE
SETA S.p.A. NON PROCEDERA’ ALL’ESAME DEL RICORSO QUALORA:
- NON SIA COMPILATO IN MODO CHIARO E PRIVO DI NUMERO DI TELEFONO E/O INDIRIZZO MAIL DEL RICORRENTE;
- l'interessato abbia provveduto, anche successivamente all'inoltro del ricorso, al pagamento della sanzione, poiché il pagamento ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio;
- l'interessato abbia presentato ricorso oltre i 30 (trenta) giorni dalla notifica della sanzione.
 
OPPOSIZIONE AVVERSO NOTIFICA ORDINANZA INGIUNZIONE
Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 21/84, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell’Ordinanza Ingiunzione, è possibile proporre opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Modena, competente per territorio.


AVVERTENZE
Il rilascio di false generalità agli Agenti Accertatori si configura in reato penale come previsto e punito dagli articoli 494 e 496 del Codice Penale.


RILIEVI FOTOGRAFICI
INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in ordine al trattamento dei rilievi fotografici per il riconoscimento dei trasgressori dell’obbligo di pagamento del titolo di viaggio - reperibile sul sito

 

 

 

 
SEGNALAZIONI, RECLAMI
Per effettuare segnalazioni/reclami accedere ai seguenti link:
 
UFFICIO DEL PROCEDIMENTO
Ufficio Gestione Reclami e Customer Care

 

 

Il numero totale di segnalazioni al 31.12.2024 è pari a 3.285. 

 

Segnalazioni 2023

Segnalazioni 2022

Segnalazioni 2021

Segnalazioni 2020

Segnalazioni 2019

Segnalazioni 2018

Segnalazioni 2017

 

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Il diritto di accesso si esercita secondo le modalità indicate dal Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi (L. 241/90) 

Fac-simile richiesta di accesso agli atti

UFFICIO DEL PROCEDIMENTO

Direzione Risorse Umane, Affari Generali e legali, Contratti, Gare e Appalti, telefono: 059416711

Email: protocollo@setaweb.it

Pec: segreteria@pec.setaweb.it

 

 

Registro accessi L. 241/90 Anno 2021 

Registro accessi L. 241/90 primo semestre 2022 

Registro accessi L.241/90 secondo semestre 2022

Registro accessi L. 241/90 primo semestre 2023

Registro accessi L. 241/90 secondo semestre 2023

Registro accessi L. 241/90 primo semestre 2024

Registro accessi L. 241/90 secondo semestre 2024

Registro accessi L. 241/90 primo semestre 2025

Ultimo aggiornamento 15 Luglio 2025