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Accesso civico

Accesso civico semplice

L'accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i.) è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza. Pertanto con tale diritto il privato può chiedere a SETA S.p.A. di pubblicare i dati, i documenti, gli atti e le informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., rispetto ai quali SETA S.p.A. non abbia provveduto alla dovuta pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; non deve essere motivata, deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione ed è gratuita.

SETA S.p.A., entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, procede alla pubblicazione nel sito dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti e contestualmente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di accesso civico semplice deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, compilando l'apposito modulo (scarica il modulo):

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Dr. Stefano Morlini

Titolare del potere esecutivo

Avv. Costanza Righi Riva – Direzione Risorse Umane e Relazioni Industriali, Affari Generali, Legali e Contratti

E-mail: costanza.righiriva@setaweb.it

Tel: 059/416911

Accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, relativi all'attività di pubblico interesse, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Come esercitare il diritto

L'istanza di accesso civico generalizzato non deve essere motivata, ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono ammesse pertanto richieste di accesso civico generiche.

Il rilascio di dati e documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto da SETA per la relativa riproduzione su supporti materiali. L'istanza può essere presentata da chiunque, utilizzando l'apposito modulo (scarica il modulo) e va presentata alternativamente:

Il procedimento

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il termine di trenta giorni resta sospeso fino all'eventuale opposizione del controinteressato e comunque per il periodo massimo di dieci giorni assegnato a quest'ultimo. In caso di accoglimento della richiesta di accesso, SETA S.p.A. trasmette tempestivamente al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti; se c'è stata opposizione da parte di un soggetto controinteressato, SETA trasmette i dati al richiedente solo dopo quindici giorni dalla comunicazione al controinteressato dell'accoglimento dell'accesso, salvi i casi di comprovata indifferibilità. In tal caso il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In caso di diniego totale o parziale della richiesta di accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede sentito il Garante per la privacy, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Contro la decisione di SETA S.p.A. o contro la richiesta di riesame, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Si evidenzia che le attività oggetto di Whistleblowing sono sottratte alla disciplina dell'accesso civico.

Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2026