SANZIONI AMMINISTRATIVE
L.R. Emilia-Romagna n. 30 del 02/10/1998 e s.m.i. – L.R. n. 21/1984 - Legge n. 689/1981.
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo e conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. Gli utenti sprovvisti di valido titolo di viaggio o in possesso di titolo di viaggio non obliterato sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa.
UFFICIO INCARICATO AL PROCEDIMENTO
Ufficio Sanzioni ai Viaggiatori – per informazioni:
- numero ripartito - 840 000 216 - attivo dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 19.00;
Il costo della telefonata varia a seconda dell'operatore telefonico e dalla tipologia di contratto stipulato.
L'operatore risponderà dall'Italia e la telefonata sarà registrata.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.
L'informativa completa relativa al trattamento è disponibile nella sezione Privacy del sito setaweb.it.
- Info SETA su WhatsApp al nr 334 2194058 - attivo dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 19.00.
Inviando un messaggio, è possibile richiedere informazioni specificando il bacino di interesse.
E' possibile utilizzare Whatsapp anche da computer (pc/Mac): clicca qui e scopri come fare.
IMPORTO DELLA SANZIONE
SANZIONI ELEVATE SUL SERVIZIO URBANO ED EXTRAURBANO DI MODENA, REGGIO EMILIA E PIACENZA (escluso servizio Urbano di CARPI e SASSUOLO).
In applicazione della L.R. Emilia-Romagna n. 30 del 2/10/98 e s.m.i., i viaggiatori sprovvisti di regolare titolo di viaggio sono soggetti ad una sanzione amministrativa massima di € 300,00.
Alla sanzione si aggiunge il prezzo del biglietto di corsa semplice evaso (tariffa a bordo con sovrapprezzo), oltre alle eventuali spese di procedimento.
La sanzione potrà essere pagata:
L'abbonamento deve risultare regolarizzato prima dell'accertamento della violazione.
La convalida dei titoli di viaggio deve essere effettuata ad ogni salita in vettura (o a terra, nel caso di utilizzo del servizio ferroviario) anche in caso di interscambio.
SANZIONI ELEVATE SUL SOLO SERVIZIO URBANO DI CARPI E SASSUOLO.
In applicazione della L.R. Emilia-Romagna n. 30 del 2/10/98 e s.m.i., i viaggiatori sprovvisti di regolare titolo di viaggio sono soggetti ad una sanzione amministrativa massima di € 260,00.
Alla sanzione si aggiunge il prezzo del biglietto di corsa semplice evaso (tariffa a bordo con sovrapprezzo), oltre alle eventuali spese di procedimento.
La sanzione potrà essere pagata:
L'abbonamento deve risultare regolarizzato prima dell'accertamento della violazione.
La convalida dei titoli di viaggio deve essere effettuata ad ogni salita in vettura (o a terra, nel caso di utilizzo del servizio ferroviario) anche in caso di interscambio.
MODALITÀ DI PAGAMENTO SANZIONI (sono escluse le sanzioni da € 6.00 per abbonamento dimenticato)
È possibile effettuare il pagamento delle sanzioni con le seguenti modalità:
, Edicole o Bar convenzionati con LIS Pay S.p.A. - Il servizio è fornito da LIS Pay S.p.A. Info, condizioni economiche, trasparenza e privacy su Lispay.it;PAGAMENTO SANZIONI PER ABBONAMENTO DIMENTICATO (€ 6.00)
Le sanzioni di importo pari a € 6,00 per abbonamento dimenticato sono pagabili esclusivamente con le seguenti modalità:
ATTENZIONE:
Il Minore non può effettuare direttamente il pagamento di una sanzione.
SETA si riserva di procedere a successivi controlli sulla validità dell'abbonamento rispetto alla sanzione elevata.
Le sanzioni da € 6.00 per abbonamento dimenticato sono pagabili esclusivamente in biglietteria.
Non vengono effettuati rimborsi per sanzioni già pagate; il pagamento di una sanzione ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.
Per ogni ulteriore chiarimento consultare il Regolamento di Trasporto SETA, pubblicato su www.setaweb.it nella sezione "Diritti e doveri dei viaggiatori".
PRESENTAZIONE SCRITTI DIFENSIVI AVVERSO SANZIONI AMMINISTRATIVE.
Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 21/84, entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notifica, è facoltà dell'autore della violazione, se maggiorenne, o dell'esercente la Potestà Genitoriale in caso di violazione commessa da minorenne, presentare scritti difensivi documentati e chiedere di essere sentito.
Tali deduzioni difensive devono essere trasmesse, esclusivamente in forma scritta, a SETA S.p.A. con una della seguenti modalità:
Ogni richiesta deve essere completa di:
LA PRESENTAZIONE DI UNO SCRITTO DIFENSIVO NON HA EFFETTO SOSPENSIVO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE
SETA S.p.A. NON PROCEDERÀ ALL'ESAME DEL RICORSO QUALORA:
OPPOSIZIONE AVVERSO NOTIFICA ORDINANZA INGIUNZIONE
Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 21/84, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'Ordinanza Ingiunzione, è possibile proporre opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Modena, competente per territorio.
AVVERTENZE
Il rilascio di false generalità agli Agenti Accertatori si configura in reato penale come previsto e punito dagli articoli 494 e 496 del Codice Penale.
RILIEVI FOTOGRAFICI
INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in ordine al trattamento dei rilievi fotografici per il riconoscimento dei trasgressori dell'obbligo di pagamento del titolo di viaggio - reperibile sul sito
Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2026